Articolo 1 | Costituzione e denominazione dell’Associazione
É costituita una Associazione scientifico-culturale denominata “Società Italiana Rischio Clinico”, di seguito SIRiC o Società. La SIRiC ha sede presso la Presidenza della Società stessa sita in Napoli, alla Via Cilea, 171.
Il logo ufficiale della SIRiC è costituito dall’acronimo SIRiC e da una piccola immagine.
Articolo 2 | Finalità
La SIRiC non ha finalità di lucro, non prevede esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.
La Società non ha finalità sindacali.
La Società finanzia le proprie attività attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
La SIRiC finanzia le attività ECM attraverso l’autofinanziamento, i contributi degli associati e/o i contributi di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
La SIRiC ha finalità scientifiche, divulgative e si pone come obiettivi:
- la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione del rischio clinico tra i professionisti della salute nelle strutture sanitarie pubbliche e private ed anche tra professionisti della sanità, che operano in forma singola o associata e di tutti gli stakeholder interessati al problema;
- il coordinamento di studi e ricerche sulle cause dell’errore medico e più in genere sulla tematica del rischio clinico e della clinical governance;
- la formazione specifica dei professionisti della salute con programmi annuali di attività formativa ECM, su tecniche e metodiche atte alla prevenzione del rischio clinico e alla sensibilizzazione e diffusione di strumenti di governance (comunicazione interpersonale scritta ed orale, staffing, leadership, uso oculato delle risorse, medicina difensiva, contenzioso giudiziario, prevenzione delle infezioni ospedaliere, attenzione alla documentazione sanitaria, consenso informato, linee guida, percorsi diagnostico-assistenziali, sicurezza delle strutture, innovazione tecnologica, uso di sistemi informatici, prevenzione degli errori farmacologici, ecc.);
- il coordinamento di studi e ricerche in tema di management sanitario;
- la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, le Aziende sanitarie e gli organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private, nazionali e internazionali;
- l’elaborazione di linee guida in collaborazione con L’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana Società Mediche (F.I.S.M.);
- la promozione di trial di studio e di ricerche scientifiche finalizzate alla collaborazione con altre società e organismi scientifici, anche nell’ambito di finanziamenti nazionali, europei ed extraeuropei;
Per l’esercizio della propria attività la SIRiC potrà avvalersi dell’opera dei soci e di altri professionisti che offrano la loro collaborazione. La Società potrà giovarsi di appositi gruppi di lavoro, organismi extra-statutari (siano essi strutturati in forma collegiale predefinita o aperta, con cariche e funzioni paritarie o verticistiche), in linea con le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale che ne nominerà i componenti.
Articolo 3 | Sede
La sede legale della SIRiC è a Napoli, in Via Cilea, 171, ove ha anche sede la Segreteria Amministrativa.
É prevista la costituzione di sedi sociali in altre regioni italiane ed all’estero.
L’Assemblea straordinaria dei soci può decidere lo spostamento della sede legale, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.
Articolo 4 | Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 5 | I Soci
Alla SIRiC possono aderire i professionisti della sanità che, a qualsiasi titolo, sono interessati alla materia del Rischio Clinico, da distinguersi in: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Aggregati:
- Soci Fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo e compongono, di fatto, il primo Consiglio Direttivo. Hanno diritto a rimanere a vita all’interno della SIRiC, sono rieleggibili, hanno diritti e doveri dei soci ordinari.
- Soci Ordinari: sono professionisti con specifico e documentato interesse per gli obiettivi e le finalità della SIRiC. Per l’iscrizione è richiesta espressa domanda scritta di ammissione a mezzo modulo disponibile sul sito inoltrato al Presidente e successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. L’iscrizione alla SIRiC è annuale e perdura fintanto che il socio non si dimetta con motivazione scritta e sia in regola con il pagamento delle quote associative. I soci smettono di appartenere all’Associazione oltre che per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l’esclusione del socio: che non sia in regola con i contributi associativi da almeno 6 mesi; che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni assunte a norma di statuto; che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione e che assuma comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione. L’esclusione del socio è notificata per iscritto, l’escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre, entro 30 giorni dalla notifica dell’esclusione o del diniego, appello all’Assemblea dei Soci, che deciderà in via definitiva. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all’Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conserva alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
- Soci Onorari: sono professionisti distintisi per particolari benemerenze nel campo della gestione del Rischio Clinico, presentati, previo loro consenso scritto, da uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale della SIRiC ed accettati con delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di quote associative, non possono far parte dei Consigli Direttivi, pur assumendo doveri e diritti dei Soci Ordinari.
- Soci Sostenitori: sono persone fisiche, enti od istituzioni private e pubbliche, che versano un contributo annuale per l’attività della SIRiC non inferiore a tre volte la quota associativa individuale.
- Soci Aggregati: sono professionisti, anche in formazione, con interesse anche non comprovato, nell’ambito del rischio clinico. Non hanno diritto di voto. Pagano un terzo della quota.
Articolo 6 | Ammissione dei Soci
L’ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, su domanda degli interessati.
La qualità di socio, perduta per qualunque ragione, può essere riacquisita, per una sola volta con le modalità di cui sopra. La qualità di socio è personale e non è trasferibile, né per atto tra vivi né per causa di morte. I Soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sull’Associazione quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi ed i loro eredi non potranno pretendere alcunché dall’Associazione, né pretendere la restituzione dei contributi versati.
Articolo 7 | Quota associativa
Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce annualmente, con propria delibera, le quote di iscrizione associative da versarsi, all’atto della domanda di ammissione alla Tesoreria Nazionale mediante bonifico su conto corrente intestato alla SIRiC o direttamente nelle mani del Tesoriere che rilascerà apposita ricevuta. Le sezioni regionali non sono dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale.
Articolo 8 |Patrimonio
Il patrimonio è costituito dalle entrate ordinarie della SIRiC quali le quote associative, i ricavi eventuali provenienti dallo svolgimento delle attività statutarie, donazioni e contributi volontari.
Non è prevista alcuna forma di compenso per le cariche ricoperte.
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre.
La SIRiC ha l’obbligo di registrare su apposito registro le entrate correlate alle quote di iscrizione ed agli eventuali contributi di enti pubblici e privati nel rispetto delle norme vigenti. É fatto assoluto divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitali che vanno invece utilizzati esclusivamente per attività istituzionali.
Costituiscono patrimonio della SIRiC i beni mobili ed immobili acquistati o donati, e le somme di danaro per qualsiasi scopo accantonate.
Articolo 9 | Esercizio sociale
L’esercizio sociale e finanziario corrisponde all’anno solare. Il bilancio di esercizio, predisposto dal Tesoriere e corredato dalle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, viene proposto al Consiglio Direttivo Nazionale che lo presenta annualmente all’Assemblea Ordinaria dei soci.
Articolo 10 | Organi sociali
La SIRiC è articolata in una Sede nazionale dotata dei seguenti Organi Sociali:
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Presidente del Comitato Scientifico
- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere
- Il Rappresentante della Qualità
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 11 | Assemblea dei Soci
All’Assemblea partecipano tutti i Soci onorari e Soci ordinari attivi in regola con il pagamento delle quote associative con pari diritto di voto. L’Assemblea è presieduta, di regola, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente delegato dal Presidente stesso.
I compiti dell’Assemblea sono:
- approvare le direttive programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale
- ratificare la nomina dei soci onorari
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti
- approvare la relazione annuale del Presidente dell’Assemblea
- approvare il bilancio consuntivo e di previsione
- approvare eventuali modifiche allo Statuto
- discutere e deliberare gli argomenti posti all’ordine del giorno dal Presidente
- avanzare proposte, suggerimenti e pareri
- eleggere ogni quattro anni: i componenti eleggibili del Consiglio Direttivo, in numero fino a quindici, ed il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre.
Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto previa nomina di tre scrutatori da parte del Presidente. In caso di parità di voti conseguiti nelle elezioni verrà considerato eletto il Socio più giovane di età.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno nel giorno e nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea potrà comunque essere convocata in via straordinaria quando ne ravvisi la necessità o quando almeno il 15% dei soci ne faccia richiesta scritta. La convocazione dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della riunione dandone informazione ai soci attraverso la pubblicazione sul sito della SIRiC o a mezzo posta elettronica ai diretti interessati. Ad ogni socio spetta un voto con possibilità di votare per delega di non più di due soci. La delega deve pervenire al Presidente dell’Assemblea almeno 5 giorni prima della data delle votazioni.
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli iscritti, deleghe comprese. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso luogo e nello stesso giorno dopo almeno un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voto, prevale il voto del Presidente.
Articolo 12 | Consiglio Direttivo
È costituito dai Soci Fondatori, come membri di diritto, e da altri 9 Soci Ordinari eletti dall’Assemblea. In caso di recesso o dimissioni, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo rimane invariato perché sostituito dal primo socio risultante non eletto.
Del Consiglio Direttivo fa parte, per il quadriennio successivo al suo mandato e senza diritto di voto, il past-President.
Il Direttivo resta in carica per quattro anni.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eleggere nel suo seno, a maggioranza semplice e con incarico quadriennale, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale e il Tesoriere
- proporre all’Assemblea dei Soci, attraverso il Tesoriere, il Bilancio di Previsione e presentare il Bilancio Consuntivo
- proporre all’Assemblea la nomina dei Soci Onorari
- definire le quote associative
- ratificare l’iscrizione dei soci
- vigilare a che lo Statuto della SIRiC sia osservato
- stabilire le linee programmatiche delle attività della Società
- prendere in esame ed esprimere parere sulle proposte di modifica dello Statuto da presentare per l’approvazione all’Assemblea
- provvedere al conseguimento delle finalità e dei compiti dell’Associazione e prendere ogni altra decisione nell’interesse della stessa e dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente ne ravvisa l’opportunità. La modalità di riunione può anche avvenire per vie telematiche (es. Skype).
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri del Direttivo, non si procede a reintegrazione del consiglio, ma i compiti del dimissionario verranno svolti dal Presidente o da altro delegato. Nell’ipotesi di dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e dovrà essere convocata un’Assemblea straordinaria per il rinnovo del Direttivo stesso.
Articolo 13 | Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Direttivo e deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
I compiti del Presidente sono:
- rappresentare l’Associazione in ogni sede, di fronte ai terzi ed in giudizio
- convocare e presiedere le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
- firmare i documenti e gli atti ufficiali della SIRiC
- garantire il conseguimento delle finalità e dei compiti propri della SIRiC
- presentare la relazione annuale all’Assemblea dei Soci
- assolvere a ogni altro compito nell’interesse della Società e particolarmente nei casi di urgenza
- rappresentare la SIRiC nei congressi e nelle manifestazioni scientifiche e culturali in Italia ed all’estero
- assicurare la continuità della Società
In caso di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-presidente o un socio dallo stesso delegato.
Per iniziative ed azioni particolari il Presidente, in seguito a richiesta motivata al Consiglio Direttivo e con approvazione altrettanto motivata di quest’ultimo, può delegare a rappresentarlo il Vice-presidente o qualsiasi Socio o gruppi di Soci particolarmente esperti nella disciplina specifica.
Articolo 14 | Il Presidente del Comitato Scientifico
Il Presidente del Comitato Scientifico cura il funzionamento del Comitato. Dura in carica quattro anni. Per la specifica dei compiti, saranno descritti nel Regolamento.
Articolo 15 | Il Segretario Generale
Il Segretario generale cura il funzionamento della Segreteria ed in particolare:
- prepara i documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo
- provvede a redigere i verbali delle sedute
- tiene aggiornato lo schedario dei Soci
- tiene il protocollo della corrispondenza
- custodisce l’archivio sociale
- svolge le mansioni stabilite dal Consiglio Direttivo
Articolo 16 | Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione contabile, in quanto:
- provvede alla gestione finanziaria
- provvede alla riscossione delle quote associative
- tiene i libri contabili
- redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 17| I Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti, in numero di tre, eletti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari, restano in carica quattro. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione a maggioranza semplice.
I Revisori dei Conti devono seguire e controllare la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, vigilare sulla regolarità della contabilità, esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal tesoriere ed esaminati dal Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno la facoltà di chiedere la convocazione.
Articolo 18 | Modifica dello Statuto
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo, ovvero da almeno i 2/3 dei Soci Ordinari. Tali proposte devono essere approvate dall’Assemblea che: in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 19 | Pubblicità
Il sito ufficiale web della Società Italiana Rischio Clinico è www.societaitalianarischioclinico.com
Articolo 20 | Comitato scientifico
È composto da un Coordinatore, definito Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo, e da almeno 10 membri.
Esso deve necessariamente prevedere la partecipazione di professionisti appartenenti a categorie professionali particolarmente interessate alle tematiche del rischio clinico: docenti universitari di igiene e medicina preventiva, medici di direzione ospedaliera e di sanità pubblica, esperti in statistica ed epidemiologia, medici legali, medici del lavoro, laureati in medicina afferenti ad aree e discipline diverse (area medica, area chirurgica, area intensiva, area dei Servizi), farmacisti, laureati in scienze delle professioni sanitarie, laureati in sociologia, laureati in psicologia, ingegneri clinici, bioeticisti, economisti, rappresentanti delle Associazioni di tutela del paziente, etc.
I membri vengono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente del Comitato scientifico.
Alle riunioni del Comitato scientifico possono partecipare, in qualità di uditori, membri del Consiglio Direttivo indicati dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico è garante della scientificità ed eticità degli eventi culturali e scientifici della Società.
Al Comitato scientifico afferisce un’Area della Ricerca e Sviluppo a cui è affidata la realizzazione di progettualità innovative. È previsto il Coordinatore dell’area, proposto al Consiglio Direttivo dal Presidente del Comitato Scientifico, individuato fra i membri del comitato stesso o comunque tra i soci.
Il Comitato è convocato con cadenza semestrale e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Le deliberazioni sono assunte con maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
Articolo 21 | Le sezioni territoriali
Le sezioni territoriali possono essere a carattere regionale o interregionale incluse le Provincie Autonome. Ciascuna sezione è coordinata da un Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che individua vice-Presidente, Segretario e Coordinatore scientifico di sezione. Il Presidente della sezione avrà il compito di facilitare i rapporti con gli organi centrali. Le singole sezioni avranno un ruolo operativo e saranno incaricate di raccogliere le specifiche esigenze locali in merito ad attività di ricerca e formazione. Per le sezioni non è prevista alcun tipo di autonomia economico-finanziaria.
Articolo 22 | Disposizioni finali
In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni similari, comunque non aventi scopo di lucro sentito in merito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662.
Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo dovrà adottare un regolamento contenente le norme di funzionamento degli organi dell’Associazione.
Il presente statuto entra in funzione il 5 Maggio 2017.
Gli organi direttivi dell’Associazione, in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto, svolgeranno le rispettive funzioni fino alla scadenza del mandato in corso; la prima Assemblea elettiva successiva provvederà al loro rinnovo secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento.
Articolo 23 | Norme transitorie
Il primo Consiglio Direttivo risulta costituito dai soci fondatori e resta in carica fino alla prima Assemblea elettiva. In deroga all’articolo 12 del presente Statuto, tale Consiglio Direttivo nominerà gli ulteriori nove membri del consiglio stesso.