REGOLAMENTO
Società Italiana di Rischio Clinico (SIRiC)
Il presente regolamento è attuativo dello statuto dell’Associazione approvato dall’Assemblea il 05 Maggio 2017.
Art. 1 – Modalità di convocazione
1.1. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale a mezzo e- mail, fax o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo necessità di convocazione straordinaria o urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, oltre l’ordine del giorno stabilito dal Direttivo Nazionale. L’Assemblea Nazionale deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
1.2. Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, oltre l’ordine del giorno. Il Direttivo Nazionale deve essere convocato quando se ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/2 (un mezzo) dei suoi membri ovvero quando ne è deliberata la convocazione dal Direttivo Nazionale.
1.3.Il Direttivo Nazionale si riunisce di norma una volta ogni 6 (sei) mesi.
1.4. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere dirette al Presidente Nazionale che, verificata la sussistenza delle condizioni di cui sopra, provvede alla redazione e alla spedizione dell’avviso di convocazione con le modalità di cui ai precedenti commi. In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale provvede il Vice Presidente.
1.5. Le Assemblee Regionali sono costituite da tutti i Soci la cui residenza cada all’interno della sezione regionale, interregionale o di Provincia autonoma nella quale essi svolgano prevalentemente la propria attività.
1.6. Le Assemblee sono convocate dal rispettivo Presidente Regionale a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni). L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza. Le Assemblee Regionali devono essere convocate quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati della rispettiva Sede Regionale, Interregionale o di Provincia autonoma e, comunque, almeno una volta all’anno.
1.7. Le deleghe per la rappresentanza nelle Assemblee (Nazionale e Regionali) devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell’Associazione. La delega può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può a sua volta farsi sostituire soltanto da chi sia espressamente indicato nella delega. La delega deve essere conferita ad altro socio. La delega non può essere conferita ai membri degli Organi amministrativi dell’Associazione. La partecipazione alle riunioni degli Organi amministrativi e di controllo (nazionali e regionali) è personale e non è ammesso il voto per delega. Spetta a chi presiede la riunione di verificare la regolarità formale e sostanziale delle deleghe.
1.8– Presidenza delle riunioni
1.8.a. L’Assemblea Nazionale ed il Direttivo Nazionale sono presieduti dal Presidente Nazionale e, in mancanza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in mancanza, da un segretario nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito dal tesoriere o in mancanza da un componente nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
1.8.b. L’Assemblea Regionale ed il Direttivo Regionale sono presieduti dal Presidente Regionale e, in mancanza, dal Vice-Presidente Regionale. In mancanza, l’Assemblea Regionale ed il Direttivo Regionale sono presieduti da persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito dal tesoriere o, in mancanza, da un componente nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
1.8.c. Il Presidente della riunione verifica la regolarità della costituzione della riunione, accerta l’identità dei presenti, accerta la legittimità all’intervento e al voto dei presenti, regola lo svolgimento della riunione, accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti delle attività e degli accertamenti del Presidente deve essere dato conto nel verbale della riunione. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.
1.9. Le riunioni dell’Assemblea Nazionale e Regionale, del Direttivo Nazionale e Regionale, devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
1.10. Le riunioni dei direttivi nazionali e regionali così come dei Comitati scientifici, nazionale e regionali, possono anche essere svolte a mezzo videoconferenza; i verbali possono essere firmati con trasmissione di posta certificata
Art. 2 – Modalità delle elezioni
2.1. L’elezione dei componenti il Direttivo Nazionale espressi dall’Assemblea Nazionale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con le modalità di cui all’artt. 10 e 17 dello Statuto. Ogni altra votazione in seno all’Assemblea Nazionale avviene con voto palese. .
2.2. Ogni votazione in seno al Direttivo Nazionale avviene con voto palese.
2.3. Le candidature per il rinnovo delle cariche sociali, sostenute da almeno 50 Soci, dovranno essere inviate al Presidente della Società almeno 90 giorni prima della data delle elezioni per posta raccomandata, per il cui accoglimento fa fede il timbro postale della data di spedizione.
2.4. Le operazioni per l’elezione delle cariche sociali sono curate da una Commissione elettorale, nominata dal Consiglio direttivo quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e del Direttivo. La Commissione, costituita da un Presidente e da 4 componenti tutti iscritti alla SIRiC, verifica le candidature pervenute e, almeno 30 giorni prima dalle elezioni, le ratifica e ne dà comunicazione scritta agli interessati.
2.5. Le candidature vengono comunicate ai Soci almeno 30 giorni prima della data delle elezioni a mezzo degli organi di stampa societari e del sito – web della Società.
2.6. L’elettorato è costituito dai Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali al momento del voto e regolarmente iscritti, con domanda approvata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello in cui si svolgono le elezioni. All’inizio dell’anno in cui si svolgono le elezioni, il Consiglio Direttivo redigerà e depositerà presso la Sede legale della Società l’elenco dei soci aventi diritto al voto.
2.7 La Commissione elettorale cura la preparazione ed il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Le operazioni elettorali dovranno prevedere il riconoscimento del Socio votante e la registrazione degli estremi del suo documento di identificazione; dovranno svolgersi con modalità informatizzate e con password personali che garantiscano la segretezza del voto, espresso per le singole cariche elettive. Il CD fornirà , nel caso di elezioni regionali o interregionali almeno 30 giorni prima della data delle elezioni i registri dei soci iscritti ammessi al voto. Il Presidente di seggio è responsabile della correttezza delle operazioni elettorali. I Componenti del seggio riportano nel registro, contenente i nominativi degli aventi diritto, gli estremi di un documento di identità.. Il registro verrà conservato per i sei mesi successivi alla data delle elezioni presso la Sede della Società.
2.8. L’elezione dei membri dei Direttivi Regionali, da parte dell’Assemblea Regionale, Interregionale o di Provincia autonoma, avviene con le identiche modalità di cui al punto 2 del presente Regolamento.
2.9. In fase di prima costituzione della sezione regionale, inter regionale o di Provincia autonoma il Direttivo nazionale individua il Presidente regionale cui affidare l’incarico di comporre il direttivo regionale. costituito da un numero di membri da almeno otto a quattordici. Il Direttivo regionale, così costituito, provvede all’affidamento degli incarichi di Vicepresidente, Segretario generale, Presidente del Comitato scientifico, Tesoriere. Il Presidente, così come i membri del Direttivo dura in carica quattro anni. Nella successiva consiliatura le modalità di elezione del Presidente regionale, del Direttivo regionale, del Tesoriere sono eguali a quelle previste per l’elezione dei membri del Direttivo Nazionale di cui all’ art. 2 del presente Regolamento
Art. 3 – Quota Associativa
3.1. La quota associativa annuale è definita per gli anni 2017 e 2018 in Euro 60,00. La quota è ridotta ad un terzo (20 euro) per i Soci under 35 anni ed in corso di formazione
Art. 4 – Cessazione dalla carica di Presidente Nazionale
4.1. Restano ferme le disposizioni di cui allo Statuto in materia di cessazione a vario titolo delle cariche sociali. La cessazione del Presidente per scadenza del termine ha effetto dall’1 (uno) gennaio dell’anno successivo all’ Assemblea Nazionale Elettiva, previa accettazione scritta del suo successore.
4.2. Il Presidente Nazionale deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto al Direttivo Nazionale.
4.3. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il Presidente dimissionario è stato sostituito in seguito all’accettazione del suo successore. Nelle more della sua sostituzione il Presidente può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione.
4.4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche alla cessazione dalla carica di Presidente Regionale.
Art. 5 – Collegio dei Revisori dei Conti
5.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente Nazionale a mezzo fax, e-mail o lettera raccomandata A/R inviati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo necessità di convocazione urgente che non potrà comunque avere un preavviso inferiore a 3 (tre) giorni. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza.
5.2. Il Collegio dei Revisori si riunisce su richiesta del Direttivo Nazionale e, comunque, almeno una volta all’anno per esprimere il proprio parere in ordine ai bilanci redatti dal Tesoriere Nazionale.
Art. 6– Disciplina del pagamento dei rimborsi delle spese
I rimborsi delle spese possono essere riconosciuti agli aventi diritto per la partecipazione alle riunioni del Direttivo Nazionale e la partecipazione a riunioni, incontri, convegni, eccetera, effettuate previa autorizzazione della Presidenza Nazionale.
Art. 7 Il Comitato Scientifico
7.1. Il Comitato scientifico nazionale è presieduto da un Presidente nominato dal Direttivo nazionale
7.2. Il Comitato Scientifico nazionale è composto da un numero di tre a quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Comitato scientifico e dura in carica per la durata della consiliatura.
7.3. – I compiti del Comitato Scientifico sono: a) promuovere la cultura del rischio clinico; b) programmare ed organizzare le riunioni scientifiche nazionali della SIRiC, predisponendo i relativi programmi; c) formulare le indicazioni strategiche generali per le iniziative culturali e scientifiche delle regioni e province autonome; d) coordinare le iniziative scientifiche delle sezioni periferiche; e) promuovere ed intrattenere scambi culturali con associazioni scientifiche nazionali ed estere.
7.4. Il Comitato scientifico provvede a istituire short list di esperti nelle varie discipline afferenti alla tematica del Rischio Clinico reclutati dal Presidente del Comitato scientifico o su indicazione dei membri del Comitato scientifico. E’ anche possibile che esperti avanzino richiesta al Presidente del Comitato scientifico di essere inseriti in specifiche short list previa esibizione di curriculum vitae.
7.5. Il Comitato Scientifico definisce i progetti sui quali indirizzare la propria attività.
7.6. Il Comitato scientifico propone la adesione a protocolli d’intesa con Società scientifiche, Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di programmi di interesse comune nel campo del Rischio clinico
7.7. Il Comitato scientifico promuove ed organizza Gruppi di Studio su tematiche di specifico interesse del Rischio clinico
7.8. Il Gruppo di Studio costituito da un numero di membri da 4 a 10 è coordinato da un membro, definito coordinatore del gruppo, assistito da un segretario individuato dal Coordinatore tra i membri del gruppo.
7.9. Il Coordinatore del gruppo partecipa alle riunioni del Comitato scientifico ove il Presidente del Comitato ne ravvisi la necessità.
7.10 In ogni sezione regionale, interregionale o di Provincia autonoma è istituito un Comitato scientifico con le stesse modalità e funzioni del Comitato scientifico nazionale. Il Comitato scientifico regionale, interregionale o di Provincia autonoma opera in costante raccordo con il Comitato scientifico nazionale.
7.11 E’ attiva la Consulta dei Presidenti dei Comitati scientifici regionali, interregionali e di Provincia autonoma convocata dal Presidente del Comitato scientifico nazionale ove ne ravvisa la necessità o qualora ne venga fatta richiesta da parte di non meno di un terzo dei Presidenti.
Art. 8 – I Laboratori di Ricerca
8.1. Vengono attivati laboratori di ricerca con il compito di:
-promuovere lo scambio, la condivisione e l’analisi di dati affluenti al Laboratorio dalle sezioni regionali sulla tematica del rischio clinico, la ricognizione e la documentazione delle principali fonti dei dati, la verifica dell’attendibilità dei dati acquisiti, la raccolta e la distribuzione di dati e informazioni attraverso la partecipazione a network nazionali ed internazionali di ricerca
-attivare sperimentazioni di nuove tecnologie (linee guida, percorsi, dispositivi, farmaci, aparecchiature, sistemi informatici ecc.) utili alla prevenzione del rischio, in partnership con la Società Italiana di Health Horizon Scanning già attiva presso lo stesso Istituto.
-la predisposizione di strumenti didattici (pacchetti formativi) per favorire lo sviluppo di nuove competenze nel campo della tematica del rischio clinico.
8.2. Il Comitato scientifico promuove la costituzione di un Gruppo di Giovani ricercatori cui affidare la gestione tecnica dei Laboratori di Ricerca.
Art. 9 – La Qualità
Il Consiglio direttivo , sentito il Comitato scientifico, affida il coordinamento del progetto Risk Based Thinking (ISO9001:2015) a professionista esperto in organizzazione ed implementazione di sistemi di qualità previa valutazione di idoneo curriculum.
Art. 10 – Codice etico
Art. 3 – Codice Etico
- Il Codice Etico rappresenta un insieme di principi e linee di comportamento dei soci ispirate a
- Trasparenza nelle procedure
- Responsabilità nei comportamenti
- Indipendenza nei rapporti con i terzi e nella produzione scientifica
- Tutela degli iscritti
- Legalità della condotta
Il Codice Etico ha lo scopo di regolamentare eticamente i rapporti tra gli iscritti, la SIRiC e i propri interlocutori. Si propone lo scopo di delineare i comportamenti da assumersi da parte dei soci in linea con i valori etici che ispirano la Società. Il socio, nell’aderire alla Società accetta integralmente il presente codice etico.
Il rispetto delle indicazioni del Codice è obbligo del socio come di chi, per motivi connessi al funzionamento della Società, entra con lui in contatto.
Il Socio s’impegna ad operare nel pieno rispetto della legalità , con comportamento trasparente e esente da qualsivoglia condizionamento.
La SIRiC s’impegna a promuovere lo sviluppo della ricerca salvaguardando l’indipendenza dei propri studi fornendo una informazione accurata, corretta, oggettiva e disinteressata.
Il Presidente Nazionale, di concerto con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,ed i Presidenti delle Sezioni regionali, interregionali e di Provincie autonome vigilano sull’attuazione e sull’osservanza del Codice Etico.
Art. 11 – Efficacia del regolamento
10.1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
10.2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dello Statuto dell’Associazione rispetto al quale è fonte normativa subordinata; pertanto, il presente regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni dello Statuto.